Vittoria al Consiglio di Stato sull’ex Villaggio Europa

Vittoria al Consiglio di Stato sull’ex Villaggio Europa

di A. T.

Con la recente sentenza del Consiglio di Stato dovrebbe dirsi terminata la querelle sull’ex Villaggio Europa che ha visti contrapposti nei vari gradi di giudizio Verdi Ambiente Società (VAS), col Circolo 5 Terre “Pierpaolo Guelfi” e alcuni privati da un lato, e il Parco nazionale delle Cinque Terre, la Regione Liguria, il Comune di Riomaggiore e i proprietari dell’area incriminata dall’altro (nel corso dei vari procedimenti si sono defilati il Comune di Vernazza, la Provincia della Spezia e la Sovrintendenza alle Belle Arti). Il CdS ha respinto – all’inizio di marzo – i ricorsi contro la precedente sentenza (favorevole agli ambientalisti) del TAR Liguria, presentati dalla Regione, dal Parco Nazionale delle 5 Terre, dal Comune di Riomaggiore e dalla proprietà dell’ex Villaggio Europa.
Peccato che i giornali locali abbiano dato prevalente risalto alle enunciazioni del Parco delle 5 Terre (per il quale la bocciatura del CdS si è trasformata in una vittoria che permetterebbe di ricostruire, secondo un nuovo progetto ridimensionato) e del proprietario dell’area (formalmente arresosi, ma intenzionato a lasciare invariato il degrado), senza sentire il bisogno di approfondire il primo comunicato di vittoria dei VAS con un’intervista all’artefice della suddetta, l’avvocato Daniele Granara.

A conferma del fatto che, nonostante le “censure” della stampa, il tema è di forte interesse per gl’iscritti e i simpatizzanti ambientalisti, l’illustrazione dell’iter procedurale da parte dell’avvocato è stata seguita con attenzione all’incontro di sabato 21 marzo alla Spezia.
Per l’avvocato Granara, già al TAR Liguria era stato raggiunto un primo risultato importante: l’annullamento per motivi di carattere urbanistico del piano di recupero dell’ex villaggio destinato a mega-hotel . “La situazione attuale – ha spiegato Granara – è rappresentata da bungalow abusivi sottoposti ad istanza di condono che non è stata ancora evasa. In pratica, avrebbero fatto il piano di recupero e poi concesso il condono sulla base del recupero. Ma il TAR Liguria ha detto che ciò non era possibile”. E ha proseguito: “Rispetto al TAR Liguria, il Consiglio di Stato ci ha dato ragione sotto altri profili che sono per noi molto più importanti. Il profilo esaminato dal TAR era di natura strettamente urbanistica (se fosse possibile o no fare prima il piano di recupero e poi il condono o viceversa) ma ora il CdS ha affermato senza ombra di dubbio che l’operazione del mega-hotel contrasta con l’interesse paesistico. L’intervento è infatti in contrasto col “Piano territoriale di coordinamento paesistico” (il vecchio piano regionale del 6/2/1990 dovuto all’assessore Signorini, uno dei migliori d’Italia), un fior fiore di Piano che ha finora permesso di evitare tanti scempi in questa Regione”
cornigliaLeggendo a pag. 17 della sentenza si ricava infatti che “si tratta di zona sottoposta a regime conservativo dove va mantenuta inalterata la situazione attuale per quanto riguarda i rapporti qualitativi e quantitativi nel contesto ambientale e che sono previsti solo interventi episodici miranti al recupero del degrado”. E a pag. 18 “alla luce di queste chiare previsioni, sono corrette le deduzioni del ricorso di primo grado (quello dell’Associazione VAS e dei privati) circa la contrarietà del piano di recupero rispetto al piano generale paesistico che invece doveva rispettare”. Granara avverte che se la sentenza si fermasse a questo punto non vi sarebbe da stare allegri perché la moda oggi è quella di organizzare una Conferenza dei servizi e modificare il Piano.

Ma non sarà possibile. “Relativamente al Piano – recita ancora la sentenza – si viola la prescrizione che vieta di costruire nuovi edifici e consente solo modifiche indispensabili a quelle esistenti. Si modifica con questo progetto in modo significativo la viabilità in contrasto con le previsioni del Piano generale.” Ma se per assurdo i bungalow fossero compatibili, una volta resi conformi? Il Consiglio di Stato sbarra l’ipotesi: a pag. 19 la sentenza afferma che “le valutazioni paesaggistiche nella specie adottate e segnatamente l’autorizzazione paesaggistica regionale e il controllo su di essa espresso dall’amministrazione statale (quindi le valutazioni fatte dalla Regione, dal Comune, dal Parco, dalla Sovrintendenza che avrebbe dovuto controllare e non l’ha fatto) prestano il fianco alle dedotte censure di difetto di motivazioni atteso che non danno adeguatamente conto della compatibilità paesaggistica”.
Le valutazioni delle istituzioni non danno adeguatamente conto di eventuale compatibilità paesaggistica, dell’insediamento originario o di quello attuale (come osserva l’avvocato Granara, non dicono nemmeno se quello che c’è adesso va bene o no), non spiegando “in modo chiaro ed univoco come il nuovo insediamento, diverso dal preesistente, se non sotto il profilo quantitativo sicuramente sotto quello qualitativo (ossia la costruzione di un albergo, e con maggiore impatto visivo), sia compatibile con le caratteristiche paesaggistiche dell’area e non spiegano perché un intervento costruttivo del tutto difforme dall’esistente possa essere considerato un recupero in funzione conservativa e migliorativa”. Un’affermazione chiara e inconfutabile che ciò è in contrasto col vincolo paesistico.
Infine, il colpo di grazia. Nel ricorso dell’Associazione e dei privati era detto che, applicando direttamente la normativa europea, sarebbe stata obbligatoria la valutazione ambientale strategica (v.a.s.). Invece, applicando il Codice dell’Ambiente entrato in vigore nel 2006, la procedura poteva essere evitata. Infatti – spiega Granara – “la Regione Liguria con procedimento dubbio aveva stanziato che per i procedimenti anteriori al 31 luglio 2007 non si dovesse applicare la v.a.s., utilizzando la disciplina transitoria del Codice dell’Ambiente che dava un anno di tempo per adeguarsi”. L’avvocato aveva obiettato sul fatto che vi fosse comunque la disciplina europea, immediatamente applicabile, indipendentemente dal Codice dell’Ambiente. Su questo sedicesimo motivo del ricorso di primo grado la sentenza del CdS dice: “si lamenta il difetto di valutazione ambientale strategica, il motivo è assorbito per effetto dell’annullamento del piano e dunque della necessità di rinnovo della v.a.s. in caso di riedizione del piano”. Ossia: per un nuovo progetto si deve passare dalla valutazione ambientale strategica, difficilmente compatibile con qualsiasi tipo di cementificazione.

Ma la contesa può dirsi davvero terminata? Pochi sono ottimisti al riguardo. L’avvocato Granara afferma che il Comune di Riomaggiore, sul cui terreno sorge l’ex Villaggio Europa dovrebbe respingere ogni ipotesi di condono e ordinare il ripristino dell’area rimuovendo i bungalow fatiscenti e le condizioni di degrado, tempo novanta giorni. In difetto, l’Associazione Verdi Ambiente Società riporterà la questione al TAR Liguria, per omissione d’atti d’ufficio.

La vittoria in Consiglio di Stato è dedicata a Pierpa

Pierpaolo Guelfi è morto alcuni mesi fa, subito dopo avere appreso della vittoria conseguita al TAR Liguria.
Pierpa è stato un ambientalista riflessivo e propositivo, impegnato nel volontariato sociale. Fin dall’inizio ha contribuito alla costituzione del Circolo VAS 5 Terre e Riviera e fino all’ultimo si è esposto pubblicamente per le cause in cui credeva.
Il degrado dell’ex Villaggio Europa era per lui motivo di cruccio e la minaccia di un mega-hotel lo preoccupava fortemente. Sognava un luogo ripulito dai detriti, con accesso al mare, dove i suoi nipoti e tutti gli altri bambini avrebbero potuto ritrovarsi e giocare. Continueremo a chiederlo anche in suo nome.

Circolo “Pierpaolo Guelfi” VAS 5 Terre e Riviera.

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